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Scuola e privacy, le regole per docenti e personale

Come comportarsi con voti, problemi di salute, foto e video, graduatorie e registro elettronico
Insegnante in classe alle prese con le regole privacy a scuola.
Tempo di lettura: 5 minuti

Indice dei contenuti

In questo articolo vediamo quali sono le regole privacy che a scuola devono seguire docenti e personale tecnico e amministrativo.

In un precedente articolo, invece, commentando un vademecum del Garante Privacy in tema di privacy nel mondo della scuola, abbiamo visto quali sono le regole generali.

Voti ed esami

Salvo uno specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli scrutini.

I voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere usati da soggetti estranei alla scuola. Questo viola il diritto alla riservatezza degli studenti, in gran parte minori, con possibili ripercussioni sullo sviluppo della loro personalità.

Quindi, gli esiti degli scrutini possono essere messi online solo sul registro elettronico, nell’area riservata alla classe, indicando solo “ammesso” e “non ammesso” o, per le classi finali, i crediti scolastici.

I voti di tutte le materie vanno riportati online solo nel registro elettronico, nell’area riservata del singolo studente.

Se la scuola non ha il registro elettronico, gli scrutini possono essere esposti in pubblico, evitando però di fornire informazioni sulla salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, eventuali informazioni su prove differenziate di studenti diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non vanno riportate pubblicamente, ma solo nell’attestazione rilasciata allo studente.

Comunicazioni scolastiche

Nelle circolari e comunicazioni scolastiche rivolte a tutti, non vanno riportati dati personali utili a identificare gli alunni, magari perché coinvolti in casi di bullismo, provvedimenti disciplinari o altre vicende delicate.

Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento

Non è consentito pubblicare online i nomi degli studenti disabili. Inoltre, ai dati degli allievi con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) devono poter accedere solo docenti, genitori e operatori sanitari che devono predisporre il piano educativo individuale.

Cyber bullismo e altri fenomeni di rischio

Fenomeni come cyber bullismo, sexting o revenge porn compiuti su social network possono indurre i giovani a cambiare scuola o a compiere gesti ben più estremi. Se si è vittime di questi fenomeni o si conoscono altri giovani che lo sono, occorre informare i compagni, la scuola e le famiglie. È possibile, inoltre, chiedere al gestore del social network di rimuovere testi e immagini inappropriate, segnalare il problema al Garante o alle altre autorità competenti.

Uso di smartphone e tablet

L’uso di telefoni cellulari e altri apparecchi per fare audio, foto o video è consentito solo per fini personali e sempre nel rispetto delle persone coinvolte.

Tuttavia, le scuole possono limitare l’uso in aula o nella scuola di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi. In ogni caso, audio, foto e video non possono essere diffusi (su Internet o tramite messaggi) senza il consenso delle persone coinvolte.

Violare la privacy delle persone può costituire un reato e far scattare sanzioni disciplinari e pecuniarie.

Sharenting

Il termine sharenting è un neologismo che deriva dall’unione dei termini inglesi share (condividere) e parenting (genitorialità) e indica quindi la pratica con cui i genitori condividono online contenuti che riguardano i propri figli (foto, video, ecografie, storie).

Dei rischi che si corrono abbiamo già parlato in questo articolo che spiega cos’è lo sharenting e come devono comportarsi gli adulti.

Didattica a distanza

Per la Dad la scuola non deve chiedere il consenso al trattamento dei dati di studenti, genitori e docenti, ma deve informare, con un linguaggio facilmente comprensibile anche ai minori, sulle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve perseguire finalità legate esclusivamente all’erogazione della Dad.

Se la piattaforma per la Dad esegue il trattamento di dati personali di studenti, genitori, docenti o altro personale scolastico per conto della scuola, tra scuola e fornitore deve esserci un contratto e la scuola deve assicurarsi che i dati siano usati solo per finalità didattiche.

Immagini e video di recite e gite scolastiche

Foto e video che i genitori fanno durante recite, gite e saggi scolastici non violano la privacy perché sono destinate a un uso familiare. Tuttavia, la loro pubblicazione online, se riguarda minori richiede il consenso informato dei genitori e delle altre persone riprese.

Registrazione delle lezioni

Può avvenire solo per motivi di studio individuale, secondo le disposizioni della scuola. Per ogni altro uso o diffusione, anche online, serve il consenso delle persone coinvolte nella registrazione. Non è mai ammessa la videoregistrazione della lezione in cui si manifestano le dinamiche di classe, neanche qualora si utilizzino piattaforme per la Dad.

Ogni scuola può regolare come meglio crede l’uso di telefonini e altri device in grado di registrare, fino a vietarlo del tutto. In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con DSA o altre patologie a usare registratori, computer, tablet o smartphone previsti dal loro piano didattico personalizzato.

Registro elettronico

Il personale amministrativo e i docenti autorizzati a trattare i dati personali per conto della scuola devono conoscere le funzionalità del registro per evitare che informazioni relative a singoli studenti o docenti siano messe a disposizione di terzi non autorizzati.

Il registro elettronico andrebbe usato per condividere materiali didattici, realizzare webinar o videolezioni e far comunicare docenti, studenti e famiglie, limitando il ricorso a piattaforme che offrono anche altri servizi, non sempre rivolti alla didattica.

Pubblicazione della composizione delle classi

La composizione delle classi non può essere mai pubblicata sul sito della scuola. Per le prime classi può essere inviata all’email fornita dalla famiglia all’iscrizione. Per le classi successive può essere caricata sul registro elettronico.

La pubblicazione nella bacheca fisica della scuola dovrebbe avvenire solo se la scuola è sprovvista di registro elettronico o non possa comunicare digitalmente (ad esempio, per mancanza di connessione). In ogni caso, gli elenchi devono riportare solo i nomi degli alunni, senza informazioni sul loro stato di salute o altri dati personali non pertinenti (come luogo e data di nascita).

Graduatorie del personale e supplenze

Le graduatorie di docenti e personale ATA possono essere pubblicate sul sito della scuola, ma devono contenere solo i dati strettamente necessari, come nome e cognome, punteggio e posizione in graduatoria. Non devono riportare, invece, altri dati personali non pertinenti come numero di telefono o indirizzo privato.

Servizio mensa

In caso di particolari esigenze alimentari legate a scelte di carattere religioso o legate a motivi di salute, chi gestisce la mensa può trattare i dati indispensabili a fornire i pasti differenziati.

Non si può pubblicare sul sito della scuola, o inserire in bacheca, il nome degli studenti in ritardo nei pagamenti o che fruiscono gratuitamente del servizio.

Gli avvisi online devono avere carattere generale. I bollettini di pagamento devono essere inviati alle famiglie in busta chiusa. I ticket per la mensa non possono avere colori diversi in base al reddito degli studenti.

Scuolabus

Gli elenchi dei bambini che fruiscono del servizio scuolabus non possono essere pubblicati online, indicando tra l’altro le fermate di salita-discesa o altre informazioni. Questi dati possono rendere i minori facile preda di malintenzionati.

Videosorveglianza

La videosorveglianza deve essere segnalata da cartelli, visibili anche di notte se le riprese sono anche notturne e limitata alle aree soggette a furti o atti vandalici. La scelta di installare la videosorveglianza non deve interferire con l’armonico sviluppo della personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione e al loro diritto all’educazione, né con la libertà di scelta dei metodi educativi e d’insegnamento.

Se all’interno della scuola, le telecamere devono essere attivate solo al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche, nel rispetto anche delle norme in materia di controlli a distanza dei lavoratori. Le aree esterne possono essere riprese anche in orario di apertura, ma l’angolo visuale deve limitarsi solo alle aree perimetrali, escludendo quelle non strettamente pertinenti all’edificio scolastico.

Questionari per attività di ricerca

La raccolta di informazioni personali per attività di ricerca, effettuata da soggetti esterni alla scuola attraverso questionari, è possibile solo se si informano i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sul trattamento dei dati personali e dandogli, in ogni caso, la possibilità di non aderire all’iniziativa.

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