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Il PAT, Processo Amministrativo Telematico

Quali sono i suoi elementi, cos'è il SIGA, come avviene il deposito degli atti e cos'è il sistema delle ricevute
Un avvocato lavora al processo amministrativo telematico con un portatile.
Tempo di lettura: 3 minuti

Indice dei contenuti

In questo articolo vediamo cos’è il PAT Processo Amministrativo Telematico, analizzando gli elementi che lo costituiscono. Vediamo cos’é il SIGET, come avviene il deposito telematico degli atti e cos’è il sistema delle ricevute.

Cominciamo con il definire che cos’è il processo amministrativo. Lo facciamo riportando ciò che dice l’articolo 103 della Costituzione. Il processo amministrativo riguarda quei procedimenti giudiziari in cui una persona, fisica o giuridica, agisce “per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.

Gli organi del processo amministrativo sono i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) in primo grado e il Consiglio di Stato in appello.

Così come avvenuto per il processo civile, in Italia negli ultimi anni si è avuta anche la trasformazione digitale del processo amministrativo. Questa trasformazione ha portato all’introduzione del Processo Amministrativo Telematico (PAT). Le norme che regolano il PAT scaturiscono in parte dalla normativa che ha introdotto il Processo Civile Telematico (PCT). Quest’ultimo, infatti, ha fatto da apripista di una transizione che via via ha coinvolto tutti i settori della giustizia italiana.

La disciplina di riferimento per il PAT è il decreto legislativo 104 del 2 luglio 2010, anche detto Codice del processo amministrativo. Il PAT è entrato in vigore il 1° gennaio del 2017. A partire da questa data tutti i ricorsi sono stati possibili esclusivamente in maniera telematica.

Vediamo adesso quali sono gli aspetti fondamentali del PAT.

Il SIGA

La gestione del PAT avviene esclusivamente tramite il SIGA, il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa, cui si accede tramite il sito www.giustizia-amministrativa.it. Operando con le credenziali di accesso ottenute in fase di registrazione, tramite il SIGA avviene il download dei moduli necessari alla creazione degli atti, il deposito degli stessi (dando vita così al fascicolo digitale) e la consultazione degli atti presenti nel sistema. La presenza di un punto unico di accesso è una differenza rispetto al processo civile telematico. Nel PCT, infatti, il deposito degli atti avviene con l’invio di una normale PEC tra le parti.

Il formato dei documenti

Nel PAT tutti i documenti caricati tramite il SIGA devono essere in formato PDF (non sono consentite scansioni) e la creazione degli atti che poi saranno depositati telematicamente può avvenire esclusivamente utilizzando gli appositi moduli presenti sul sistema. Per aprire e compilare i moduli è necessario dotarsi del software Adobe Reader DC.

La firma digitale

Tra i requisiti che il documento digitale deve possedere c’è la firma digitale. Il SIGA accetta esclusivamente documenti dotati di firma digitale in formato PADes-BES, un tipo di firma che si applica ai file PDF e che non ne modifica l’estensione. La firma digitale avviene tramite smart card o token USB.

Il deposito degli atti nel PAT Processo Amministrativo Telematico

Il deposito degli atti può avvenire in 3 modalità alternative.

  • Deposito a mezzo PEC: è la modalità standard, che prevede (passando attraverso il punto di accesso del SIGA) una comunicazione tra due indirizzi PEC, quello del soggetto che esegue il deposito e quello dell’ufficio destinatario dell’atto. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari amministrativi (afferenti al Consiglio di Stato o alle varie sedi dei TAR), sono pubblicati sul sito giustizia-amministrativa.it. Gli indirizzi PEC dei professionisti che intendono rivolgersi agli organi di giustizia amministrativa devono essere censiti sul ReGIndE, il Registro Generale Degli Indirizzi Elettronici. Quando il deposito avviene tramite PEC, la dimensione del modulo di deposito non può superare i 30 MB.
  • Deposito tramite upload: se il modulo di deposito ha dimensioni superiori ai 30 MB, si può optare per il deposito degli atti tramite upload direttamente dal SIGE, attraverso l’area riservata della sezione “Portale dell’avvocato”.
  • Deposito cartaceo: anche nell’ambito del PAT, in determinate circostanze persiste ancora la possibilità di deposito cartaceo degli atti. Ciò è possibile in soli tre casi: quando a richiederlo sia il giudice; quando il deposito telematico non è possibile per problemi tecnici del SIGE; per gli atti relativi a processi iniziati prima del 1° gennaio 2017.

Il sistema delle ricevute nel PAT Processo Amministrativo Telematico

In seguito al deposito degli atti, il sistema invia all’operatore tre ricevute:

  • la prima è la ricevuta di avvenuta accettazione, che attesta il regolare invio del messaggio; equivale alla ricevuta che attesta l’invio di una raccomandata cartacea;
  • la seconda è la ricevuta di avvenuta consegna, che attesta che il messaggio è giunto regolarmente all’indirizzo PEC del destinatario. Equivale alla ricevuta di consegna di una raccomandata cartacea;
  • la terza ricevuta può essere di due tipi: se il deposito è andato a buon fine, l’operatore riceverà la ricevuta di registrazione deposito, contenente gli elementi identificativi del deposito, come il numero di protocollo e il giorno e l’ora in cui questo è avvenuto. Se il deposito non è andato a buon fine, la terza ricevuta sarà una ricevuta di mancato deposito, che riporterà anche l’errore che ha determinato il rifiuto.

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