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Fattura web: che cosa cambia con le nuove funzionalità dell’AdE?

Il 2024 è un anno ricco di novità per la fatturazione elettronica. Di recente l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti informazioni sulle modalità di emissione delle note di variazione, sia per quanto concerne in codice “Tipo Documento” che per il segno dell’importo da utilizzare.
Fattura web: che cosa cambia con le nuove funzionalità dell'AdE?
Tempo di lettura: 4 minuti

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Fattura web: le ultime novità dall’Agenzia delle Entrate

Il 2024 è un anno ricco di novità per la fatturazione elettronica. Dopo l’estensione dell’obbligo di emissione a tutti i contribuenti forfettari, qualunque sia il loro volume di ricavi o compensi, il 5 marzo l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’Esterometro.

La novità principale riguarda le modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) soprattutto con riferimento ai codici “Tipo Documento” da usare e all’indicazione degli importi con segno positivo o negativo. Le informazioni fornite dalla guida permettono di trattare correttamente sia le variazioni in aumento che quelle in diminuzione, anche con riferimento a particolari categorie di documenti, come le autofatture o le fatture per cessione di beni ammortizzabili.

Web fatture: rettifiche in diminuzione e in aumento

Ogni volta che un soggetto passivo emette una fattura che contiene degli errori, è necessario correggere l’errore con l’emissione di una nota di variazione in diminuzione o in aumento.

Qualora il soggetto passivo debba emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art.26, c.2, del DPR 633/72, occorre predisporre un file XML da inviare allo SdI e utilizzare il codice “Tipo Documento” TD04 (nota di credito ordinaria) o TD08 (nota di credito semplificata). Il documento deve indicare l’imponibile e la relativa IVA o, nei casi in cui l’IVA non vada applicata, la natura dell’operazione.

Anche nel caso in cui il soggetto passivo debba emettere una nota di variazione in aumento, ai sensi dell’art.26, c.1, DPR 633/72, deve predisporre un file XML da trasmettere allo SdI: il codice “Tipo Documento” da usare in questo caso è TD05 (nota di debito ordinaria) o TD09 (nota di debito semplificata).

Agenzia delle Entrate fatturazione elettronica: regola generale per le rettifiche di valore

Se a dover essere rettificata in negativo è una fattura elettronica emessa con i seguenti codici “Tipo Documento”:

  • TD01 – Fattura;
  • TD02 – Acconto/Anticipo su fattura;
  • TD03 – Acconto/Anticipo su parcella;
  • TD05 – Nota di debito;
  • TD06 – Parcella;
  • TD24 – Fattura differita di cui all’art.21, c.1, lettera a);
  • TD25 – Fattura differita di cui all’art.21, c.4, terzo periodo, lettera b);
  • TD27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa;

gli importi indicati nel documento TD04 o TD08, a prescindere dal segno usato (+ o -), saranno considerati dallo SdI come una rettifica in diminuzione dell’operazione alla quale si riferiscono.

Chiaramente, se occorre effettuare una rettifica in aumento bisogna predisporre e inviare allo SdI un documento con codice “Tipo Documento” TD05 o TD09.

Agenzia delle Entrate fattura elettronica: rettifiche di alcune particolari tipologie di documenti

Nel caso, invece, in cui le rettifiche in negativo riguardino comunicazioni emesse con i seguenti codici “Tipo Documento”:

  • TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno;
  • TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, c.2, D.P.R. 633/72;
  • TD20 – Autofattura denuncia (art.6, c.8, D.Lgs. 471/1997);
  • TD21 – Autofattura per splafonamento;
  • TD22 – Estrazione beni da Deposito IVA;
  • TD23 – Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA;
  • TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72);
  • TD28 – Acquisto da San Marino (fattura cartacea);

la rettifica può essere fatta solamente emettendo un documento della stessa tipologia di quello che deve essere rettificato indicando gli importi con segno negativo. Il documento compilato e trasmesso con queste modalità assume il valore di nota di variazione IVA.

In queste circostanze, quindi, non va usato il codice “Tipo Documento” TD04 o TD08.

Allo stesso modo, dovendo apportare delle rettifiche in positivo relative a tali documenti, occorre usare lo stesso codice del documento oggetto della modifica e indicare valori positivi.

Il caso del reverse charge interno

Nel caso in cui sia necessario rettificare un documento integrato elettronicamente per inversione contabile interna, nel campo “Dati Fatture Collegate” occorre indicare il numero, la data e l’identificativo SdI della nota credito emessa dal cedente/prestatore, qualora la rettifica sia dovuta a una variazione da parte di quest’ultimo, oppure del precedente file TD16 nel caso in cui la rettifica è dovuta a un errore nell’integrazione da parte del cessionario/committente.

Fattura web: ulteriori novità 2024

Queste novità si sommano a quelle già previste dalla versione 1.8 della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’Esterometro” applicabili a partire dal 1° febbraio 2024, ovvero:

  • la codifica facoltativa del blocco “Altri Dati Gestionali”, utile ai produttori agricoli in regime speciale IVA per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre in maniera automatica le liquidazioni periodiche;
  • l’errore 00477 in caso di scarto delle fatture collegate a una dichiarazione di intento invalida;
  • l’uso del codice “Tipo Documento” TD28, relativo agli acquisti da San Marino con fattura cartacea assoggettata a IVA, anche per assolvere l’esterometro in caso di acquisto da soggetto identificato in Italia, ma non stabilito, qualora abbia erroneamente emesso fattura con addebito dell’IVA anziché in reverse charge.

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